“Made in Italy”: sì della 10a Commissione in sede deliberante

La Commissione Industria ha dato il proprio via libera all’unanimità, in sede deliberante, al ddl 1930, recante “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri” (cosiddetto “made in Italy”). All’articolo 1 si stabilisce che, «al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti», viene istituito «un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi».

Nell’etichetta dei prodotti, si legge ancora nel testo, «l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale».

L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione «hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».

Per quanto riguarda l’attuazione, l’articolo 2 prescrive che «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione “Made in Italy”, di cui all’articolo 1, nonché le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Essendo stato modificato, il testo torna ora all’esame della Camera dei deputati.

Fonte: Senato.it, 11 marzo 2010

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